Come funziona il ricorso all’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie

13 gennaio 2020

Quando propongono un investimento ai propri clienti, gli intermediari finanziari come banche, società di intermediazione mobiliare e gestori di fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf) devono osservare per legge dei precisi obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza . Ne abbiamo parlato in quest’articolo .

La normativa mira a tutelare i cosiddetti investitori “retail” , ovvero quei risparmiatori che non possiedono competenze, esperienze e conoscenze specifiche in ambito finanziario. 

In caso di controversia con un intermediario, la prima cosa che l’investitore retail deve fare è presentare un reclamo diretto . Se l’intermediario non risponde entro 60 giorni, o se la risposta è ritenuta insoddisfacente, è possibile provare ad accelerare la risoluzione rivolgendosi all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

 

Condizioni per il ricorso all’ACF

 

Per rivolgersi all’ACF, è necessario che:

> non sia passato più di un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario

> la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro

sui fatti oggetto di ricorso non siano già in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (mediazioni o negoziazioni).

 

Nota bene: l’ACF può pronunciarsi solo sulla regolarità di servizi o attività con finalità di investimento, come la negoziazione o il collocamento di titoli, la consulenza in materia di investimenti o la gestione di patrimoni.

Se invece il contrasto riguarda la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (come conti correnti, carte di credito o  bancomat, prestiti personali o mutui, segnalazioni alla Centrale dei Rischi), il ricorso andrà indirizzato all’ Arbitro Bancario Finanziario .

 

Il ricorso all’ACF si presenta online , registrandosi sul sito web dell’ACF , accedendo all’area riservata e seguendo la procedura. Occorre specificare il nome dell’intermediario, una descrizione dettagliata dei fatti e l’indicazione della somma richiesta. 

L’ACF valuta il ricorso entro 7 giorni; se è completo e formalmente corretto, lo invia  tempestivamente all’intermediario tramite la piattaforma online.

L’intermediario ha 30 giorni (che diventano 45 se viene assistito da un’associazione di categoria) per presentare le proprie osservazioni attraverso la piattaforma e provare di aver agito nel rispetto delle regole. Per farlo, deve trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.

L’investitore può replicare entro i 15 giorni successivi, caricando ulteriori considerazioni e documenti; l’intermediario può inviare un’ultima replica nei successivi 15 giorni, con le stesse modalità. Tutti gli atti inseriti nella piattaforma vanno a far parte di un fascicolo elettronico, che a questo punto si considera chiuso e viene sottoposto al Collegio dell’ACF per la decisione.

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto

Per evitare errori nello svolgimento della procedura online e massimizzare le probabilità di successo, è consigliabile presentare il ricorso all’ACF tramite un avvocato con esperienza in materia finanziaria.


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