Con il nuovo Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, pubblicato il 18 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale n.66 si è data attuazione alla Direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, nota come Direttiva Omnibus che amplia considerevolmente la tutela concessa ai consumatori introducendo rilevanti modifiche e integrazioni al “Codice del Consumo”.
Tale Decreto legislativo si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela del consumatore nell’ambito delle transazioni online rispetto a pratiche commerciali scorrette: clausole vessatorie, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.
Vengono dunque ampliati gli obblighi informativi in capo al professionista nonché le sanzioni applicabili dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il decreto entra in vigore dal 2 aprile 2023, eccetto che per le norme sulle riduzioni di prezzo che si applicheranno dall'1 luglio 2023.
Ambito di applicazione
- L’ambito di applicazione della Direttiva Omnibus si estende alle
piattaforme che offrono servizi digitali dietro corrispettivo in forma di denaro e in forma di dati personali per i consumatori
(art. 46 co. 1-bis Cod. Cons.).
Annunci di riduzione di prezzo
- All’interno del Codice del consumo l’articolo 17-bis introduce
l’obbligo di indicare il prezzo precedente - il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo
- in ogni annuncio pubblicitario che comunichi tale riduzione, ad esclusione dei prodotti agricoli e alimentari che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. Tale obbligo non si applica tuttavia ai cosiddetti “prezzi di lancio”, ossia quelli per cui il professionista applica un prezzo inferiore in fase di immissione del prodotto sul mercato per poi aumentarlo in un secondo momento.
Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori
- Si introduce
il divieto di pratiche commerciali ingannevoli
che inducono o possono indurre il consumatore medio a prendere decisioni commerciali che non avrebbe preso altrimenti, considerando tutte le caratteristiche e le circostanze del caso e in particolare: ci si riferisce alla pratica commerciale che
promuove un bene come identico a un prodotto commercializzato in altri Stati membri dell’Unione, quando in realtà ha una composizione o caratteristiche sensibimente diverse (cd. “Dual Quality“). Questa pratica è considerata ingannevole, salvo che sia giustificata da elementi legittimi e oggettivi.
- Inoltre, per ciò che concerne le recensioni online, il nuovo decreto vuole limitare le c.d.
false recensioni.
La mancata adozione
da parte del professionista di misure ragionevoli per
verificare che le recensioni siano genuine e l’eventuale richiesta a terzi di
fornire recensioni positive false o like/mi piace sui media sociali rappresentano ora pratiche vietate ricomprese nella “lista nera”.
Obblighi informativi
- Viene ampliato il novero informativo da fornire ai consumatori
prima della conclusione di contratti, soprattutto
per i contratti a distanza ed i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
- Inoltre, vengono aggiunte una serie di
obblighi di informazione supplementari per i c.d. marketplace: tale disposizione prevede
specifici ed ulteriori obblighi di informazione in relazione ai contratti conclusi sui mercati online.
- I professionisti saranno infatti tenuti a fornire informazioni in merito:
- ai principali parametri che determinano la classificazione (c.d. ranking) delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e sull’importanza di tali parametri rispetto ad altri;
- alla qualifica della controparte contrattuale, cioè se il terzo che offre beni, servizi contenuti digitali attraverso il marketplace è un professionista o un altro consumatore;
Sistema sanzionatorio in caso di pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie
- Il massimo edittale
per le sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di
pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie, nonché per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti passa da 5 a 10 milioni di euro;
- la sanzione massima irrogabile sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli
- Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello dell’Unione e qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l’importo massimo della sanzione è pari a 2.000.000 di euro;
- la sanzione da applicare deve essere commisurata alla gravità e alla durata della violazione, tenendo anche conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
Recesso
- Per contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali il diritto di recesso è stato esteso da
14 a 30 giorni in caso di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti.
- Rimedi azionabili dai
consumatori I consumatori potranno altresì rivolgersi al giudice ordinario
nel caso in cui subiscano un danno da pratiche commerciali scorrette, come il risarcimento dei danni, la riduzione del prezzo del prodotto/servizio o la risoluzione del contratto (art. 27, co. 15-bis Cod. Cons.).