Applicare una commissione o un supplemento di prezzo in base alle modalità di pagamento utilizzate per l’acquisto di beni o servizi è illegale. È quanto ha stabilito l’Antitrust, ribadendo un principio già fissato indelebilmente nel Codice del Consumo nel 2005, ma che continua a essere violato. Com’è successo al cittadino palermitano che ha segnalato la prassi all’Associazione Cid (Centre For International Development), che con l’assistenza del nostro studio ha presentato un ricorso nei confronti del portale di viaggi Amoma.com , con sede in Svizzera, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’Autorità ha condannato il portale di viaggi a pagare una multa da 100 mila euro: le dieci pagine del provvedimento, firmato dal presidente Roberto Rustichelli e dal segretario generale Filippo Arena, ribadiscono un principio che vale anche per beni come tabacchi, biglietti aerei, indumenti, per l’acquisto di sistemazione alberghiere, per aziende fornitrici di elettricità e gas naturale, per i fornitori di servizi di rinnovo degli abbonamenti ai mezzi pubblici e per le agenzie automobilistiche.
Come specificato nell’articolo 62 del Codice del Consumo, infatti, è vietato imporre sovrapprezzi a chi acquista beni e servizi diversi da quelli finanziari o creditizi.
Ogni volta che acquistiamo un bene o un servizio, anche online, ricordiamoci che è diritto del consumatore non avere applicata nessuna commissione al metodo di pagamento, anche se gli importi sono modesti.