L’ arbitrato internazionale è un modo per semplificare la risoluzione di controversie commerciali tra persone o società di paesi diversi. È uno strumento previsto dalla legge, che può entrare in gioco in caso di problemi relativi ad un contratto internazionale .
Diciamo “può entrare”, perché si tratta di una misura opzionale: le parti che stipulano un accordo commerciale possono scegliere liberamente di aderire alla cosiddetta “convenzione arbitrale” e risolvere eventuali questioni sorte durante lo svolgimento del contratto facendo intervenire un soggetto privato, detto arbitro , al posto del giudice ordinario.
Scegliere la convenzione arbitrale è di solito consigliabile, perché permette di risparmiare tempo e denaro e di semplificare sensibilmente il procedimento di risoluzione delle controversie.
Per ricorrere alla convenzione arbitrale, le parti possono inserire nel contratto un’apposita clausola (detta clausola compromissoria ), oppure accludere un documento a parte detto compromesso .
In entrambi i casi, è necessario indicare:
– i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento arbitrale
– la composizione del Collegio arbitrale e la scelta di professionisti individuati in base a competenze tecniche idonee alla risoluzione di controversie specifiche.
Da tempo i soggetti commerciali internazionali richiedono procedure arbitrali semplificate, almeno per le decisioni relative a controversie minori; nel 2017 l’International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi ha accolto le loro istanze, introducendo la cosiddetta Expedited Procedure per le controversie di valore inferiore ai 2 milioni di dollari.
Questi i punti fondamentali della riforma:
– ci si può rivolgere ad un arbitro unico, anziché individuare un collegio arbitrale;
– eventuali audizioni possono essere svolte videoconferenza, (un’importante agevolazione per le parti, visto che si trovano in paesi diversi);
– la controversia può essere decisa anche sulla sola base dei documenti prodotti, in modo da alleggerire l’istruttoria;
– il lodo, ovvero la decisione arbitrale, deve essere emesso entro 6 mesi dall’avvio del procedimento (con decorrenza a partire dai 15 giorni successivi alla trasmissione del fascicolo);
– se la circostanza lo consente (o se concesso dalla Corte in base a istanza motivata del Tribunale Arbitrale), al termine di emissione del lodo arbitrale la proroga viene concessa d’ufficio.
Per avere effetti giuridici in Italia, il Lodo che deriva da un procedimento di arbitrato internazionale deve essere riconosciuto dal giudice e dichiarato esecutivo con decreto da notificare alla controparte.
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