Arbitrato internazionale: cosa devi sapere se fai contratti con l’estero
L’ arbitrato internazionale è un modo per semplificare la risoluzione di controversie commerciali tra persone o società di paesi diversi. È uno strumento previsto dalla legge, che può entrare in gioco in caso di problemi relativi ad un contratto internazionale .
Diciamo “può entrare”, perché si tratta di una misura opzionale: le parti che stipulano un accordo commerciale possono scegliere liberamente di aderire alla cosiddetta “convenzione arbitrale” e risolvere eventuali questioni sorte durante lo svolgimento del contratto facendo intervenire un soggetto privato, detto arbitro , al posto del giudice ordinario.
Scegliere la convenzione arbitrale è di solito consigliabile, perché permette di risparmiare tempo e denaro e di semplificare sensibilmente il procedimento di risoluzione delle controversie.
Arbitrato internazionale e convenzione arbitrale: come funziona
Per ricorrere alla convenzione arbitrale, le parti possono inserire nel contratto un’apposita clausola (detta clausola compromissoria ), oppure accludere un documento a parte detto compromesso .
In entrambi i casi, è necessario indicare:
– i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento arbitrale
– la composizione del Collegio arbitrale e la scelta di professionisti individuati in base a competenze tecniche idonee alla risoluzione di controversie specifiche.
Dal 2017 l’arbitrato internazionale è ancora più semplice
Da tempo i soggetti commerciali internazionali richiedono procedure arbitrali semplificate, almeno per le decisioni relative a controversie minori; nel 2017 l’International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi ha accolto le loro istanze, introducendo la cosiddetta Expedited Procedure per le controversie di valore inferiore ai 2 milioni di dollari.
Questi i punti fondamentali della riforma:
– ci si può rivolgere ad un arbitro unico, anziché individuare un collegio arbitrale;
– eventuali audizioni possono essere svolte videoconferenza, (un’importante agevolazione per le parti, visto che si trovano in paesi diversi);
– la controversia può essere decisa anche sulla sola base dei documenti prodotti, in modo da alleggerire l’istruttoria;
– il lodo, ovvero la decisione arbitrale, deve essere emesso entro 6 mesi dall’avvio del procedimento (con decorrenza a partire dai 15 giorni successivi alla trasmissione del fascicolo);
– se la circostanza lo consente (o se concesso dalla Corte in base a istanza motivata del Tribunale Arbitrale), al termine di emissione del lodo arbitrale la proroga viene concessa d’ufficio.
Lodo arbitrale internazionale: quale validità in Italia?
Per avere effetti giuridici in Italia, il Lodo che deriva da un procedimento di arbitrato internazionale deve essere riconosciuto dal giudice e dichiarato esecutivo con decreto da notificare alla controparte.
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