Hai contestato una bolletta della luce o del gas e non hai ricevuto risposta?
Hai inviato un reclamo al tuo fornitore di energia elettrica o di gas e hai avuto un riscontro negativo o insoddisfacente?
Prima di rivolgerti al giudice,
sei obbligato ad avviare un tentativo di conciliazione.
La conciliazione obbligatoria , introdotta dal 1 Gennaio 2017, riguarda clienti domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica: esempio classico sono i possessori di pannelli fotovoltaici che rivendono l’energia in surplus). La conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (o ADR, dall’inglese Alternative Dispute Resolution ) che può aiutarti a raggiungere il tuo scopo con un risparmio significativo di tempo e di denaro.
Vediamo insieme come funziona.
La conciliazione viene svolta dall ‘Autorità per l’Energia elettrica , il gas e i servizi idrici (AEEGSI) , solo dopo l’invio di un reclamo. Si può avviare il procedimento a condizione, come anticipato, che tu non abbia avuto risposta o in caso di esito negativo o insoddisfacente.
La domanda di conciliazione può essere presentata dopo un minimo di 50 giorni ed entro un massimo di un anno dall’invio della contestazione, con le seguenti modalità:
– dai clienti privati, tramite posta, fax o altri canali specificati nello stesso sito.
Entro 7 giorni, il Servizio Conciliazione comunicherà alle parti la conferma dell’avvio della procedura e la data del
primo incontro per lo svolgimento del tentativo
. Questo si svolgerà non prima di 10 giorni dalla comunicazione stessa, ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in
modalità telematica
: le parti accedono al sito
www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm
e cercano di trovare un punto di incontro in web conference, con il supporto di un
conciliatore
.
Il conciliatore non potrà prendere decisioni, ma si limiterà ad agevolare il confronto.
Il
termine
per la conclusione di tutto il procedimento è di
90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, prorogabile per massimo 30 giorni
per esigenze motivate su iniziativa delle parti o del conciliatore.
Se la parte che ha chiesto la conciliazione non si presenta al primo incontro, il procedimento viene archiviato. Se a mancare l’incontro è l’altra parte, viene invece redatto un verbale che evidenzia l’esito negativo della procedura.
Quando la conciliazione ha esito positivo, viene emesso un verbale che ha valore legale. Le parti sono quindi vincolate al rispetto dell’accordo raggiunto.
La procedura si può concludere anche senza che venga raggiunto un accordo: anche in questo caso viene redatto un verbale che certifica lo svolgimento del tentativo. Il passo successivo sarà quindi la proposizione della domanda al giudice competente.
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L'articolo Conciliazione obbligatoria per disservizi luce e gas: come funziona proviene da Studio Legale Palmigiano.