Danno da vacanza rovinata: come quantificarlo e ottenere un risarcimento

11 luglio 2018

L’ articolo 47 del Codice del Turismo parla chiaro: il danno da vacanza rovinata è riconosciuto in funzione del “tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta“ e come tale va risarcito, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

 

In altre parole: se i disservizi del tour operator o dell’agenzia di viaggi sono tali da rovinarti le vacanze , hai diritto non solo a richiedere la risoluzione del contratto, ma anche ad un risarcimento .

 

Troviamo un esempio in una sentenza del Tribunale di Napoli (Sez. XII, 18/02/2013, n. 2195 ):

 

“Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. In particolare, pertanto, la circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato, per una parte del periodo di soggiorno in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto e, per la restante parte del periodo di viaggio, presso questa struttura, ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi (palestra, spa e piscina, spiaggia attrezzata) non ancora ultimati, diminuisce in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata.

 

Il rimborso è quindi dovuto non solo in caso di perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche per quella non patrimoniale.

 

Come viene quantificato il danno da vacanza rovinata?

 

La quantificazione del danno da vacanza rovinata deve avvenire in senso equitativo. Questo significa che è il giudice a stabilire l’importo del risarcimento , tenendo conto di diversi elementi:

> l’ irripetibilità del viaggio;

> il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore;

> lo stress subito a causa dei disservizi.

È bene precisare che sotto una certa soglia di disagio non è previsto alcun risarcimento, poiché questo contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi di professionisti e consumatori. Il giudice, caso per caso, deciderà se questa soglia è stata superata o meno.

 

Come ottenere il risarcimento?

 

In caso di gravi disservizi, il reclamo al tour operator va fatto immediatamente,  anche tramite email o fax. In caso di mancata risposta, e non oltre 10 giorni dal rientro, puoi presentare un reclamo formale tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), indicando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” e richiedendo un risarcimento per il danno subito. È consigliabile allegare alla richiesta le prove dei disservizi (ad esempio tramite fotografie, filmati e testimonianze) e conservare documenti come il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute.

La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze: solo dopo questo termine potrai rivolgerti al Tribunale competente per far valere i tuoi diritti.

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

La tua vacanza è stata rovinata da un disservizio del tour operator? Hai bisogno di assistenza per ottenere un risarcimento?

 

 

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