La dichiarazione di successione non può più essere presentata in formato cartaceo: dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio inviarla per via telematica , seguendo la procedura illustrata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate .
La dichiarazione va inviata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (che generalmente coincide con la data del decesso del contribuente).
Se al momento della presentazione della dichiarazione hai deciso di non avvalerti del servizio di voltura automatica degli immobili , entro 30 giorni dovrai fare richiesta di voltura presso gli uffici provinciali competenti dell’Agenzia.
Esistono, ed è bene precisarlo, alcune eccezioni alla regola, ovvero dei casi in cui occorre continuare ad utilizzare il vecchio iter:
> se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 , è obbligatorio usare il modello cartaceo (Modello 4);
> per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4 , occorre continuare a utilizzare lo stesso modello seguendo le relative modalità di presentazione e rivolgendosi all’ufficio territoriale presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione. Se il defunto aveva spostato la residenza all’estero, l’ufficio competente è quello della circoscrizione in cui era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima circoscrizione non è nota, occorre presentare la dichiarazione presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
Se ti serve una copia conforme della dichiarazione di successione telematica (ad esempio perché richiesta dalla banca per svincolare conti correnti o titoli), puoi recarti in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate portando con te i contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Consulta la sezione dedicata alla dichiarazione di successione sul sito dell’Agenzia delle Entrate .
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