Per pubblicare le foto di minorenni sui social serve il consenso di uno dei genitori, di entrambi, o dei minori stessi?

12 settembre 2020

Per rispondere, ripercorriamo alcune sentenze rilevanti.

Nel 2006 una donna presenta un ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo un risarcimento per la pubblicazione su una rivista di una foto del figlio minore, ripreso su una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva in topless. Dati la notorietà dell’attrice e il fatto che si trovassero in un luogo pubblico, e non avendo ravvisato pregiudizio alla reputazione e al decoro, né del minorenne, né della madre, la Corte ritiene che il consenso del padre sia implicito e sufficiente per la pubblicazione. 

Va precisato che, in questo caso, l’argomento della sufficienza del consenso di uno solo dei genitori non è specificamente oggetto di dibattito; lo diventa in pronunce più recenti, come quella del 2017 in cui il Tribunale di Mantova afferma che la pubblicazione di foto di minorenni su Internet non solo deve rispettare la reputazione e l’immagine del minore, ma richiede inderogabilmente il consenso di entrambi i genitori . Nel caso specifico, in regime di affidamento condiviso, la madre continua a pubblicare le foto del figlio nonostante il padre abbia  fermamente espresso il suo dissenso; il Tribunale ritiene che la condotta della madre sia pregiudizievole per il minore e dispone l’inibitoria della pubblicazione e la rimozione di tutte le foto già inserite.

Lo stesso anno il Tribunale di Roma si occupa dell’ azione di un ragazzo di sedici anni contro la madre , la quale fa un utilizzo massiccio dei social per diffondere immagini e dettagli della vita del figlio, ledendone la reputazione e pregiudicandone i rapporti personali. Il Tribunale interviene con decisione, disponendo che:

– il tutore a cui il ragazzo è affidato richieda la deindicizzazione dai motori di ricerca e la cancellazione di immagini e informazioni sul ragazzo dai social network

– la madre rimuova tutti i contenuti pubblicati e versi una somma sia al ragazzo che al tutore , come liquidazione anticipata in caso di mancata ottemperanza.

La pronuncia più recente risale al 21 luglio 2020 : in un’ordinaria vicenda di divorzio presso il Tribunale di Chieti , i genitori di un ragazzo ultrasedicenne dissentono sull’uso che l’ex partner fa delle foto del figlio sui social, ritenendole inopportune. Il Tribunale ritiene che la pubblicazione sia ordinaria, non ossessivamente ripetitiva e non lesiva dei diritti del minore; tuttavia, dispone che entrambe le parti si astengano dalla pubblicazione sui social di immagini del ragazzo in assenza di consenso esplicito dello stesso.

Più diritti ai minori, una tendenza in atto

La legge e la giurisprudenza riconoscono ai minorenni una sempre maggiore capacità: a livello internazionale, l’esigenza di protezione prevale solo per bimbi in tenera età, mentre per i ragazzi  più grandi è l’esigenza di esercizio dei diritti di libertà ad assumere maggiore rilevanza. 

La decisione del Tribunale di Chieti appare quindi condivisibile, visto che i minori di quell’età sono normalmente in grado di gestire il diritto alla propria privacy.

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.


Il nostro studio è specializzato in diritti dei minori. Se hai bisogno di consulenza legale nell’ambito di una separazione o di un divorzio, contattaci .

 

Autore: Rosa Guttuso 15 febbraio 2025
Ricorso all’arbitro bancario e finanziario attraverso lo studio legale Palmigiano e Associati
Altre News