I pignoramenti delle prime case sono sospesi per sei mesi : lo stabilisce l’articolo 54 ter del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020. La norma ha un impatto rilevante su chi rischia di perdere la propria abitazione durante la pandemia di Coronavirus.
Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti.
Il pignoramento è sospeso solo se l’immobile oggetto dell’esecuzione risulta essere l’abitazione principale del debitore (e di eventuali congiunti) sia al momento del pignoramento, sia al 30 aprile 2020.
Se a una di queste date (o a entrambe) l’immobile risulta abitato da qualcun altro, la sospensione non si applica.
Le procedure esecutive immobiliari sono sospese fino al 30 ottobre 2020.
L’effetto sospensivo è prodotto direttamente dalla legge di conversione entrata in vigore il 30 aprile 2020, per cui è automaticamente effettivo. Non occorre rivolgersi al giudice.
Tuttavia, sebbene la sospensione non sia rinunciabile né disponibile, neppure dietro accordo delle parti, è comunque interesse del debitore attenzionare la situazione presentando un’apposita istanza di sospensione.
A seguito dell’istanza (o di altra segnalazione di un ausiliario della procedura) viene constatato che a essere oggetto di pignoramento sia effettivamente l’abitazione principale del debitore .
Il Giudice prende atto della sospensione . Se al 30 aprile 2020 la stima, la conversione del pignoramento, la vendita o il trasferimento del bene aggiudicato erano già in corso, riprenderanno a partire dal 31 ottobre 2020 (data di cessazione della sospensione prevista dalla norma).
Cosa succede se nel pignoramento rientrano anche beni diversi dall’abitazione principale (come box auto, locali deposito o altre pertinenze idonee a essere vendute autonomamente o individuate come lotti separati)?
In questo caso resta sospeso soltanto il pignoramento dell’abitazione principale del debitore . Quello degli altri beni proseguirà regolarmente.
Nota che nella sospensione sono inclusi gli adempimenti e le attività funzionali all’espropriazione forzata , come:
– la stima;
– la conversione del pignoramento;
– l’assegnazione;
– la vendita;
– la liberazione dell’immobile ordinata dal giudice.
Sono invece esclusi dalla sospensione quelli non strettamente necessari al pignoramento, quali:
– la custodia giudiziaria dell’immobile;
– la presentazione da parte degli ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell’inizio della sospensione, nonché i relativi provvedimenti del giudice;
– il compimento da parte del professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso;
– la formazione, l’approvazione e l’attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento.
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