Nuove norme sui pacchetti turistici: cosa cambia da luglio 2018

7 agosto 2018

Se acquisti un pacchetto turistico nei paesi dell’Unione Europea, oggi hai maggiori garanzie. Lo stabilisce la nuova Direttiva (UE) 2015/2302, che sostituisce la precedente normativa in materia di viaggi “tutto compreso” (90/314/CEE) e introduce sui contratti conclusi in Italia dal 1° luglio 2018 nuove tutele per i consumatori.

Pacchetti turistici: cosa cambia con la nuova legge?


A cambiare è innanzitutto la definizione di pacchetto turistico, che diventa più ampia e articolata.

Prima erano definiti pacchetti turistici i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere venduti ad un prezzo forfettario, che comprendessero almeno due servizi tra :

 

> trasporto

> alloggio

> altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituissero una parte significativa del pacchetto (es.: macchina a noleggio, escursioni).


Dal 1 luglio 2018 , per parlare di pacchetto turistico si deve aggiungere anche una delle seguenti condizioni:

 

a) i servizi sono combinati e inseriti in un contratto unico da un singolo professionista , anche dietro richiesta o selezione del viaggiatore ( dynamic packaging );

 

b) i servizi, anche se conclusi con contratti distinti e con diversi fornitori , sono:

– o acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

 

– o offerti/venduti/fatturati a un prezzo forfettario o globale;

 

– o pubblicizzati/venduti sotto la denominazione “pacchetto”;

 

– o combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi servizi turistici;

 

– o acquistati online presso diversi professionisti, in modo che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti, e il contratto con questi ultimi professionisti sia concluso entro 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

 

Il diritto a viaggiare informati: nuovi obblighi informativi sui pacchetti turistici

Un’altra importante novità riguarda gli obblighi informativi .

 

Prima di firmare il contratto, il viaggiatore ha diritto ad essere adeguatamente informato su tutti i dettagli del pacchetto turistico . Informazioni come quelle su itinerario, trasporto fornito, pasti previsti, visite o altri servizi inclusi, recapiti, prezzo totale comprensivo di tasse ed eventuali costi extra, modalità di pagamento e condizioni in materia di passaporto e visti dovranno essere espresse in modo chiaro e trasparente, attaverso moduli informativi standardizzati . Questi moduli contengono anche le informazioni sulle polizze di responsabilità civile e di protezione in caso di insolvenza.

 

Il professionista ha l ‘obbligo di specificare nel contratto:

> le procedure previste per il trattamento dei reclami

> i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie ( ADR – Alternative Dispute Resolution)

> le informazioni sulla p iattaforma di risoluzione delle controversie online ( ODR ).

Sarà responsabile degli errori di prenotazione dovuti a problemi tecnici a lui imputabili e degli errori commessi durante la prenotazione di un pacchetto da lui combinato.

Se il venditore del pacchetto turistico non fornisce al viaggiatore il modulo informativo standard e le informazioni sull’organizzatore del viaggio (denominazione commerciale, indirizzo, recapito telefonico e ‘indirizzo di posta elettronica), oppure se non lo informa che agisce soltanto in qualità di venditore, verrà considerato dalla legge come organizzatore, con tutte le responsabilità che ne derivano.


Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

Hai avuto un problema con l’acquisto di un pacchetto turistico e hai bisogno di assistenza legale?

 

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