Se acquisti un pacchetto turistico nei paesi dell’Unione Europea, oggi hai maggiori garanzie. Lo stabilisce la nuova
Direttiva (UE) 2015/2302,
che sostituisce la precedente normativa in materia di viaggi “tutto compreso” (90/314/CEE) e introduce sui contratti conclusi in Italia dal 1° luglio 2018 nuove tutele per i consumatori.
A cambiare è innanzitutto la
definizione di pacchetto turistico,
che
diventa più ampia e articolata.
Prima erano definiti pacchetti turistici i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere venduti ad un prezzo forfettario, che comprendessero almeno due servizi tra :
> trasporto
> alloggio
> altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituissero una parte significativa del pacchetto (es.: macchina a noleggio, escursioni).
Dal 1 luglio 2018
, per parlare di pacchetto turistico
si deve aggiungere anche una delle seguenti condizioni:
a) i servizi sono combinati e inseriti in un contratto unico da un singolo professionista , anche dietro richiesta o selezione del viaggiatore ( dynamic packaging );
b) i servizi, anche se
conclusi con contratti distinti e con diversi fornitori
, sono:
– o acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
– o offerti/venduti/fatturati a un prezzo forfettario o globale;
– o pubblicizzati/venduti sotto la denominazione “pacchetto”;
– o combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi servizi turistici;
– o acquistati online presso diversi professionisti, in modo che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti, e il contratto con questi ultimi professionisti sia concluso entro 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Un’altra importante novità riguarda gli obblighi informativi .
Prima di firmare il contratto, il viaggiatore ha diritto ad essere adeguatamente informato su tutti i dettagli del pacchetto turistico . Informazioni come quelle su itinerario, trasporto fornito, pasti previsti, visite o altri servizi inclusi, recapiti, prezzo totale comprensivo di tasse ed eventuali costi extra, modalità di pagamento e condizioni in materia di passaporto e visti dovranno essere espresse in modo chiaro e trasparente, attaverso moduli informativi standardizzati . Questi moduli contengono anche le informazioni sulle polizze di responsabilità civile e di protezione in caso di insolvenza.
Il professionista ha l ‘obbligo di specificare nel contratto:
> le procedure previste per il trattamento dei reclami
> i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie ( ADR – Alternative Dispute Resolution)
> le informazioni sulla p iattaforma di risoluzione delle controversie online ( ODR ).
Sarà responsabile degli errori di prenotazione dovuti a problemi tecnici a lui imputabili e degli errori commessi durante la prenotazione di un pacchetto da lui combinato.
Se il venditore del pacchetto turistico non fornisce al viaggiatore il modulo informativo standard e le informazioni sull’organizzatore del viaggio (denominazione commerciale, indirizzo, recapito telefonico e ‘indirizzo di posta elettronica), oppure se non lo informa che agisce soltanto in qualità di venditore,
verrà considerato dalla legge come organizzatore,
con tutte le responsabilità che ne derivano.
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L'articolo Nuove norme sui pacchetti turistici: cosa cambia da luglio 2018 proviene da Studio Legale Palmigiano.