Prenoti regolarmente il tuo volo, ti presenti al gate in orario e – sorpresa: sull’aereo non c’è più posto e non ti fanno imbarcare. Può succedere nei casi di overbooking (letteralmente “sovraprenotazione”).
Per trarre il massimo profitto possibile da ogni singolo volo, le compagnie aeree vendono più posti di quelli disponibili, contando sulla probabilità che qualcuno cancelli la prenotazione o non riesca a partire all’ultimo momento. Algoritmi sofisticati e sempre più precisi permettono di prevedere il numero di passeggeri che non si presenteranno all’imbarco, per cui i disagi sono solitamente molto contenuti (ad esempio, nel 1990 la media di passeggeri interessati da overbooking negli Stati Uniti era a 16 su 10mila, nel 2017 si è ridotta a 9 su 10mila). Ma se ti capita di rimanere a terra, hai diritto ad un’alternativa o ad una compensazione economica .
I diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco sono descritti dall’articolo 4 del Regolamento Europeo 261 del 2004.
Per far sì che chi non può rimandare la partenza abbia maggiori possibilità, la compagnia aerea ha innanzitutto l’obbligo di cercare eventuali volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di un risarcimento .
In questo caso i passeggeri rinunciatari hanno diritto a:
> 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
> 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
> 600 euro per le altre tratte aeree.
La compensazione si dimezza se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispettivamente le due, tre o quattro ore rispetto al volo originariamente prenotato.
Secondo l’articolo 8 dello stesso regolamento, il viaggiatore a cui viene negato l’imbarco può scegliere se:
> richiedere entro sette giorni il rimborso del prezzo pieno del biglietto , per le parti di viaggio non effettuate oppure per quelle già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Se necessario, avrà anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
> richiedere l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
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L'articolo Overbooking nel trasporto aereo: quando e come ottenere il risarcimento proviene da Studio Legale Palmigiano.