L’esperienza di restare a terra per un volo cancellato è sempre sgradevole; i disagi aumentano quando l’aereo serve per rientrare al lavoro, per andare in vacanza o per recarsi ad un appuntamento importante.
I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo sono descritti dal Regolamento 261/2004 dell’Unione Europea: se il tuo volo è stato cancellato , la compagnia aerea è tenuta ad offrire un’ alternativa per consentirti di arrivare a destinazione, ed in alcuni casi un risarcimento economico .
Secondo l’articolo 5 del Regolamento, il vettore aereo deve dare ai passeggeri la possibilità di scegliere tra:
> il rimborso del prezzo pieno del biglietto entro sette giorni , per le parti di viaggio non effettuate oppure per quelle già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Se necessario, avranno anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
> l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o ad una data successiva di loro gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Per tutta la durata dell’attesa in aeroporto, i passeggeri hanno diritto a pasti e bevande a titolo gratuito .
Se il volo alternativo parte almeno un giorno dopo la partenza prevista per il volo cancellato, i passeggeri possono richiedere di essere trasportati in albergo (o in un altra sistemazione a loro scelta) a spese della compagnia. Hanno inoltre diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica.
Queste forme di assistenza sono sempre dovute, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo .
Il diritto ad un risarcimento in denaro varia in base al chilometraggio della tratta aerea interessata.
In particolare, la somma prevista per la compensazione ammonta a:
> 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
> 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
> 600 euro per le altre tratte aeree.
Gli importi si dimezzano se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispettivamente le due, tre o quattro ore rispetto al volo originariamente prenotato.
Il risarcimento non è dovuto nei seguenti casi:
> se i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima della partenza;
> se tra due settimane e sette giorni prima della partenza la compagnia ha offerto loro di partire con un volo alternativo , con partenza non più di due ore prima e arrivo non più di quattro ore dopo rispetto agli orari originali;
> se la compagnia li ha informati della cancellazione meno di sette giorni prima della partenza , offrendo però un volo alternativo che parte non più di un’ora prima e raggiunge la destinazione finale meno di due ore dopo l’arrivo previsto.
La compagnia aerea è esonerata dall’obbligo di risarcimento solo se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali , che non avrebbe potuto evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso.
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L'articolo Volo cancellato: quali diritti per i passeggeri? proviene da Studio Legale Palmigiano.