Il Tribunale di Palermo conferma che per la vendita di azioni Banca Popolare di Vicenza può rispondere Banca Nuova. Sì alla “class action”

6 dicembre 2017

Palermo, 6 dicembre 2017 – Arriva dal Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata per le Imprese, un provvedimento a favore di 6 risparmiatori, assistiti dall’Avv. Alessandro Palmigiano, che si inserisce nel noto caso della vendita di azioni della Banca Popolare di Vicenza.

Migliaia i pensionati, gli studenti, le piccole imprese e singoli consumatori “invogliati” all’acquisto. Casi diversi ma con un denominatore comune: azioni acquistate a 62,50 euro crollate in pochi mesi a 0,10 centesimi. In Sicilia la vendita delle azioni era affidata all’istituto di credito del gruppo Banca Nuova.

Tale comportamento è stato oggetto di attenzione da parte dell’Antitrust che, dopo un’indagine approfondita, ha emesso un provvedimento sanzionatorio per pratica commerciale scorretta, con condanna della Banca Popolare di Vicenza al versamento di 4.500.000,00 euro, dando il via a migliaia di contenziosi per il recupero delle somme

Gli interessati contestano che il prodotto era molto “rischioso” e   andava pertanto proposto solo ad investitori speculatori e non a pensionati, studenti e piccoli investitori, come è accaduto.

Nell’ambito di una delle prime cause pilota, i clienti hanno chiamato in causa Banca Nuova che, nel frattempo, è passata sotto il controllo di Banca Intesa, per ottenere il risarcimento.

Il Giudice, la dott.ssa Rachele Monfredi, con l’ordinanza RGN 14091/2017, appena resa nota, si è espressa su due questioni preliminari sollevate dalla banca: la prima riguarda la possibilità di chiamare in causa Banca Nuova; la seconda, la possibilità di riunire i risparmiatori in una sorta di “class action”.

Nel primo caso, il giudice ha rigettato l’eccezione con cui la banca  sosteneva che i danni subiti dagli investitori per la vendita di azioni di Banca Popolare di Vicenza andassero rivolte verso quest’ultima e non ne suoi confronti (ovviamente quindi con pochissime possibilità di recupero da parte degli investitori, visto il fallimento del gruppo vicentino), stabilendo che  “ l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è del pari infondata con riferimento alle domande di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni”

Anche la seconda eccezione della banca, di proporre un’azione “collettiva”, al fine di risparmiare i costi di giudizio, trattandosi di cause simili, è stata superata dal Tribunale, ritenendo che “ sussistono gli estremi del litisconsorzio facoltativo previsto dall’art. 103, comma 1 secondo cpv c.p.c., rispetto al quale ogni valutazione in merito alla necessità di separazione va rinviata all’esito della fase di trattazione, nel rispetto del dettato dell’art. 103, comma 2 c.p.c, che attribuisce al giudice il potere di separare le cause nel corso dell’istruzione o nella decisione”

 

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