L’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che prende decisioni sulle dispute tra clienti e intermediari in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Operativo già dal 2009, risponde alla necessità di risolvere rapidamente questioni di entità modesta, velocizzandone la risoluzione ed evitando d’intasare le aule dei Tribunali.
Dal 1° Ottobre 2020 sono entrate vigore nuove regole per l’ABF, che mirano a rendere questo strumento ancora più efficiente e funzionale. Vediamole insieme.
Qualsiasi controversia che riguardi l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà può essere sottoposta all’ABF. Se però chi fa ricorso richiede la corresponsione di una somma di denaro, a qualsiasi titolo, l’importo non deve superare il limite di 200.000 euro . Questa è la prima delle novità: la normativa precedente, infatti, prevedeva un limite di 100.000 euro.
Con le nuove disposizioni, dal 1° ottobre 2022 potranno essere sottoposte all’ABF solo controversie relative a operazioni o comportamenti che si siano verificato entro i sei anni precedenti alla data del ricorso. La normativa attualmente in vigore estende invece i termini per il ricorso alle questioni datate dal 1° gennaio 2009.
La Banca d’Italia può ora istituire fino a un massimo di 10 Collegi aggiuntivi rispetto ai 7 già esistenti (ricordiamo che il criterio di attribuzione delle controversie è quello del domicilio del cliente dichiarato nel ricorso):
Inoltre, la Banca d’Italia può accentrare la trattazione dei ricorsi presso uno o più Collegi, per un periodo non superiore a 18 mesi e per materie circoscritte ed espressamente regolamentate, previo accordo con i presidenti dei Collegi esistenti: l’obiettivo è quello di accelerare la risoluzione di controversie che vertono su materie con orientamenti già consolidati.
Prima di presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, il cliente deve inoltrare un reclamo scritto all’intermediario: il ricorso è possibile solo dopo che siano trascorsi
60 giorni
senza risposta, o nel caso in quest’ultima sia ritenuta insoddisfacente.
Il ricorso viene quindi trasmesso all’intermediario, che ha
30 giorni
di tempo dalla ricezione per presentare le proprie argomentazioni. A sua volta, il cliente avrà quindi
25 giorni di tempo
per inviare una replica, a cui potrebbe seguire una controreplica dell’intermediario.
Scaduti i termini per le relative presentazioni, l’ABF comunica alle parti la data in cui il ricorso si considera completo, e trasmette l’esito entro 90 giorni da tale data.
Se la richiesta del cliente viene accolta, del tutto o in parte, l’intermediario ha 30 giorni per adeguarsi; in caso contrario, il mancato adempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF e rimane online per 5 anni. È imposta anche la pubblicazione sulla pagina internet dell’intermediario per 6 mesi .
Va da sé che, sebbene le decisioni dell’ABF non siano legalmente vincolanti per le parti, questo crea un danno alla reputazione dell’intermediario inadempiente.
Il cliente eventualmente insoddisfatto potrà comunque ricorrere successivamente al giudice.
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