Con l’entrata in vigore della legge n. 69 del 21 maggio 2021, che ha attuato il cosiddetto Decreto Sostegni (d.l. 41 del 22 marzo 2021), gli inquilini che hanno ricevuto uno sfratto – o “provvedimento di rilascio”, in legalese – hanno ora nuove scadenze per lasciare l’immobile.
Le date limite per il blocco degli sfratti variano a seconda della data del provvedimento di rilascio.
Vediamo insieme, nel concreto, cosa cambia per gli inquilini esecutati.
L’art. 40 quater della Legge di conversione, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili”, recita:
“ La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Spieghiamo la norma con parole più semplici. Gli aspetti da ricordare sono essenzialmente tre.
1. Lo sfratto è “congelato” solo se deliberato dal giudice a causa della morosità degli inquilini, ovvero del mancato pagamento dell’affitto.
2. Il blocco degli sfratti riguarda sia gli inquilini di immobili usati come
abitazione
che quelli che hanno in affitto dei
locali commerciali
. Questi non potranno essere costretti a lasciare l’immobile prima delle nuove date stabilite.
3. Se un immobile pignorato viene usato dal debitore e dalla sua famiglia come abitazione principale , allora l’ordine di liberazione o il decreto di trasferimento che contiene l’ordine di rilascio non potrà essere eseguito prima dei nuovi termini.
Ma quali sono, questi termini?
La norma fa la differenza tra le ordinanze ottenute prima dello scoppio della pandemia di Covid-19 e quelle successive.
Gli scenari, e le relative scadenze , sono tre.
Se lo sfratto è stato convalidato dal giudice prima del 28 febbraio 2020 (quindi prima del Covid-19), potrà essere eseguito dopo il 30 giugno 2021 .
Se è stato deliberato dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, sarà esecutivo solo dopo il 30 settembre 2021 .
Infine, i provvedimenti di rilascio effettuati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 potranno essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2021.
L'articolo Sfratti ai tempi del Covid: nuove regole e scadenze ora in vigore proviene da Studio Legale Palmigiano.