Per essere legittimi, i conguagli nelle bollette di luce, gas e acqua devono rispettare precisi requisiti di legge. La normativa di riferimento è la legge di bilancio del 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017 – art. 1, commi da 4 a 10).
In assenza di tali requisiti, il credito cade in prescrizione e non può più essere preteso dalla società che fornisce il servizio.
Vediamo insieme come funziona la prescrizione.
Alcuni dei costi da pagare in bolletta sono stimati, ovvero fanno riferimento a dei consumi presunti. Periodicamente, le società che erogano le forniture di luce, gas e acqua verificano la corrispondenza tra la stima fornita in fattura e i consumi effettivi del cliente e, in caso di differenze, provvedono al conguaglio.
Se la differenza è in eccesso, il cliente ottiene un credito pari all’importo pagato in più; se è in difetto dovrà pagare il corrispettivo alla società erogatrice.
La riforma approvata con la legge di bilancio del 2018 offre una maggiore tutela per il consumatore. Infatti, quando la richiesta di pagamento da parte della società avviene molto tempo dopo l’emissione della bolletta è spesso difficile verificare che gli importi richiesti siano stati conteggiati correttamente.
Prima di questa legge, bollette e conguagli andavano in prescrizione solo dopo cinque anni, mentre ora la scadenza è ridotta a due anni.
Le nuove regole si applicano a conguagli e bollette ricevuti:
Restano escluse le bollette pagate con cadenza annuale o superiore.
Dopo aver inviato un apposito reclamo alla società fornitrice, è possibile presentare il ricorso tramite lo Sportello per il Consumatore di Energia.