L’Arbitro Bancario Finanziario, o ABF, è uno strumento stragiudiziale di risoluzione delle controversie con:
> banche
> intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB)
> confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB (fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB., si fa riferimento all’elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB)
> istituti di pagamento (IP)
> istituti di moneta elettronica (IMEL).
Puoi interpellarlo se:
> devi risolvere un problema sorto con un intermediario in merito a servizi bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento; ad esempio, conti correnti, mutui o prestiti personali), anche in assenza di un contratto
> vuoi richiedere una somma non superiore a 100 mila euro
> vuoi accertare diritti, obblighi e facoltà dell’intermediario (ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza, o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo); in questo caso non ci sono limiti di importo.
Al contrario, non puoi ricorrere all’ABF se la tua controversia riguarda:
> servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni), di competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF
> beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari
> questioni precedenti al 1° gennaio 2009, oppure già sottoposte all’autorità giudiziaria, di altri arbitri o di conciliatori (a meno che la conciliazione/mediazione non sia andata a buon fine, se è stata avviata dall’intermediario senza che il cliente abbia aderito).
Prima di rivolgerti all’ABF, devi provare a risolvere la controversia presentando un reclamo scritto all’intermediario interessato. Quest’ultimo ha 30 giorni di tempo per rispondere; se non lo fa entro i termini, o se ritieni che la risposta sia insoddisfacente, puoi fare ricorso all’ABF.
Nota bene: il ricorso dovrà riguardare solo ed esclusivamente le questioni già proposte nel reclamo, e dovrà essere inoltrato entro 12 mesi dalla presentazione di quest’ultimo. Se i 12 mesi sono già trascorsi, prima di fare ricorso dovrai presentare un nuovo reclamo.
Il ricorso viene preso in carico dal Collegio di competenza (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma o Torino). Ogni Collegio è composto in modo che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti, e comprende cinque membri:
> un Presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia
> un membro eletto dalle associazioni degli intermediari
> un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Una volta ricevuto il ricorso, l’intermediario ha 45 giorni per presentare le proprie argomentazioni, corredate dalla documentazione del caso, alle quali puoi replicare entro i 25 giorni successivi. A questo punto l’intermediario ha un’ultima possibilità (e 20 giorni di tempo) per inviare una controreplica.
Tutta la documentazione inviata dalle parti entra a far parte di un fascicolo, sul quale il Collegio dell’ABF si pronuncia entro 60 giorni.
Questo termine può essere prorogato, fino a un massimo di ulteriori 60 giorni:
> dalla Segreteria tecnica durante la fase preparatoria
> dal Presidente se è necessario regolarizzare il ricorso
> dal Collegio, se per arrivare a una decisione ha bisogno di ulteriori elementi dalle parti.
In caso di proroga, la pronuncia, debitamente argomentata, viene comunicata alle parti entro altri 30 giorni.
Da sapere: a causa dell’elevato numero di ricorsi, negli ultimi anni i termini si sono ulteriormente prolungati.
Per evitare errori nello svolgimento della procedura e avere maggiori probabilità di un esito positivo, è consigliabile presentare il ricorso all’ABF tramite un avvocato esperto.
Il nostro studio è specializzato in diritto bancario e ha già assistito numerosi clienti. Se hai bisogno di una consulenza, contattaci.