Attacchi continui, offensivi e sistematici attuati tramite i social network e altri strumenti telematici come chat, forum e e-mail: gli atti di cyberbullismo sono uno dei risvolti più negativi delle possibilità di informazione e comunicazione aperte da Internet.
Come per il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può costituire una violazione del codice civile e penale e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, del codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 ).
Per difendere le vittime di cyberbullismo, sempre più spesso protagoniste di tragici fatti di cronaca, nel 2017 la legge ha integrato nella normativa alcuni importanti strumenti di tutela .
Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Le forme di cyberbullismo più diffuse sono state categorizzate da psicologi e studiosi con etichette specifiche:
> Flaming : messaggi violenti e volgari mirati a infiammare gli animi e suscitare battaglie verbali in un forum online
> Molestie ( harassment ): invio ripetuto di insulti
> Denigrazione : sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, attraverso e-mail,chat, gruppi sui social network e simili
> Impersonation ( sostituzione di persona ): farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili
> Trickery ( inganno ): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate tramite mezzi elettronici (ad esempio tramite email o messaggi in chat)
> Esclusione : emarginare deliberatamente una persona da un gruppo online per metterla in una condizione di isolamento e disagio
> Cyberstalking ( Cyberpersecuzione ): molestie e denigrazioni tanto ripetute e minacciose da suscitare ansia e paura
> Doxing : diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili
> Minacce (ad esempio di morte, di violenza fisica, di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la serenità o la sicurezza)
Contro il cyberbullismo, in alcuni casi, possono agire attivamente anche i minori, generalmente più esposti e vulnerabili davanti a questo genere di offensive.
Chi ha più di 14 anni, ad esempio, può chiedere direttamente l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti riferiti alla propria persona, diffusi per via telematica e ritenuti atti di cyberbullismo : ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti.
Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network dove gli stessi sono pubblicati . I ragazzi più giovani possono procedere tramite l’intervento di un genitore (o di un adulto che esercita la responsabilità genitoriale).
Se la richiesta non viene soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali , che ha l’obbligo di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione .
> Si scarica il modello per inoltrare le segnalazioni dal sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688
> Si compila il modello e lo si spedisce via e-mail all’indirizzo cyberbullismo@gpdp.it .
A chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità potranno essere applicate le
sanzioni previste dal codice della privacy.
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L'articolo Cyberbullismo, ecco come difendersi proviene da Studio Legale Palmigiano.