Uno dei due genitori porta il figlio minorenne all’estero senza il consenso dell’altro: che fare?
In questi e in tutti gli altri casi in cui una persona sottrae illecitamente un minore ai suoi genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) per portarlo in un paese diverso da quello in cui risiede abitualmente, si parla di
sottrazione internazionale
di minore.
È un reato previsto dal codice penale e punibile con la reclusione.
Per risolvere efficacemente i casi di sottrazione internazionale di minore, gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 collaborano sulla base di un impianto di regole e procedure comuni, applicabili in tutti i paesi membri a condizione che:
– lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) abbiano entrambi ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 e accettato l’adesione dell’altro Stato;
– il minore sottratto abbia meno di sedici anni di età (al compimento del sedicesimo anno la procedura si interrompe, anche se il caso è stato già portato davanti al giudice);
– la persona che richiede il ritorno sia il titolare della responsabilità genitoriale sul minore ed esercitasse effettivamente le corrispondenti funzioni al momento della sottrazione. La titolarità della responsabilità genitoriale e i relativi diritti e doveri vanno verificati in base alla legislazione dello Stato in cui il minore risiedeva abitualmente prima di essere portato via.
La Convenzione dell’Aia del 1980 è esecutiva in Italia dal 1994 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e i seguenti paesi:
A:
Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria
B:
Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso
C:
Canada, Cile, Cina (solo Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia
D:
Danimarca
E:
Ecuador, El Salvador, Estonia
F:
Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia
G:
Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala
H:
Honduras
I:
Irlanda, Islanda, Israele
K:
Kazakistan
L:
Lettonia, Lituania, Lussemburgo
M:
Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico
P:
Portogallo
R:
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Romania
S:
San Marino, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera
T:
Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan
U:
Ucraina, Ungheria, Uruguay, U.S.A., Uzbekistan
V:
Venezuela
Z:
Zimbabwe
In Italia, l’Autorità centrale a cui rivolgersi in caso di sottrazione internazionale di minore è il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità .
Qui tutti i recapiti :
Ufficio II – Autorità Centrali convenzionali
Via Damiano Chiesa, 24
00136 ROMA
tel. +39 06.68188.326/331/535
fax. +39 06.68808085
e-mail:
autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
PEC:
autoritacentrali.dgmc@giustiziacert.it
Il genitore a cui viene sottratto il figlio dovrà contattare l’Autorità centrale, via telefono o email, per avviare la procedura. Dovrà comunicare gli indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore e i nominativi delle persone che potrebbero in un qualche modo essere coinvolte nella sottrazione.
L’Autorità centrale invierà un modulo, che andrà compilato in italiano e nella lingua straniera del Paese in cui il minore è stato portato (o dove si presume che sia).
Al modulo andranno allegati:
– certificati di nascita, di residenza, stato di famiglia e cittadinanza del minore e dei coniugi, sia in italiano che tradotti nella lingua dello Stato in questione;
– copie dei documenti di riconoscimento;
– fotografia recente del minore sottratto.
Una volta trasmessi i documenti, bisognerà aspettare che l’Autorità centrale comunichi il referente per l’Italia.
Il genitore dovrà ricorrere all’assistenza di un legale; l’Autorità centrale stessa comunicherà al genitore anche i costi sommari del giudizio.
Per trovare un accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie, si potrà tentare la via della conciliazione .
Sarà inoltre possibile, qualore il genitore non possa permettersi i costi dell’assistenza legale, fare domande per il gratuito patrocinio .
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.wp
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