Gli edifici condominiali sono tra i principali beneficiari del Superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, previsto dal cosiddetta Decreto Rilancio (art. 119, comma 9 del
Decreto Legge n. 34/2020
).
Al momento di richiedere l’agevolazione, i dubbi sono tanti: per esempio, quali regole bisogna osservare per poter beneficiare dell’incentivo? Cosa succede se c’è la maggioranza, ma uno dei condomini non è d’accordo a procedere con i lavori? Cosa succede in caso di abusi edilizi?
Ecco le risposte ad alcune domande più frequenti.
Per dare il via libera ai lavori con il Superbonus, l’assemblea deve approvare la decisione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Lo stabilisce l’articolo 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio.
La risposta è no; il rifacimento del cappotto termico va eseguito sulle parti comuni dell’edificio, ed è quindi un intervento di cui beneficia l’intero condominio. Per legge la spesa va ripartita tra tutti i condomini, compreso chi dissente dall’esecuzione dei lavori, in proporzione alla proprietà millesimale di ciascuno oppure in base a criteri diversi eventualmente stabiliti dal condominio.
In questo caso il Superbonus spetta comunque (a patto, naturalmente, di rispettare tutti gli altri requisiti). Il comma 13 ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, infatti, stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile deve essere asseverato con riferimento alle parti comuni dell’edificio interessato dagli interventi, e non con riguardo alle singole unità immobiliari.
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