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22 April 2022
La Cassazione ha confermato la nullità delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI (lo schema di contratto predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana). Queste, infatti, violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lettera a della legge n. 287/1990 (la cosiddetta legge Antitrust). Il caso delle fideiussioni nulle: facciamo il punto In una sentenza del 2017, la Cassazione aveva già dichiarato che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle perché in contrasto con l’articolo 2 della legge 287/1990. La norma vieta alle imprese di stringere accordi che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita o tramite altre condizioni contrattuali. E sono proprio le condizioni del contratto standard di fideiussione , in questo caso, ad essere sotto esame: la Banca d’Italia aveva avviato un’istruttoria nei confronti dell’ABI, da cui è emerso che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto per le fideiussioni “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la citata normativa Antitrust . Secondo la Corte di Cassazione, il giudice è tenuto a valutare se le disposizioni del contratto di fideiussione coincidono con quelle “oggetto dell’intesa restrittiva”, ovvero con le clausole, individuate dalla Banca d’Italia, che violano la legge Antitrust. Se sì, la fideiussione è da ritenersi nulla, a prescindere dal fatto che l’ABI abbia provveduto o meno a diffondere il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione. Quali conseguenze per chi ha sottoscritto fideiussioni nulle? I fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI possono opporsi al pagamento della fideiussione. Le strade percorribili per liberarsi dall’obbligo dei debiti verso la banca sono diverse. Il fideiussore può, ad esempio, proporre cause per: – accertare la nullità della fideiussione – condannare la banca all’eventuale risarcimento dei danni – condannare la banca alla restituzione di quanto già pagato – richiedere la cancellazione dalla Centrale dei Rischi . Ogni situazione, tuttavia, va affrontata in base alle sue specificità. Bisogna innanzitutto dimostrare che la fideiussione era stata predisposta su modello ABI, in assenza di trattativa tra le parti (istituto bancario e fideiussore); quindi, occorre verificare che la nullità non sia stata superata da un giudicato. Le condizioni che possono determinare la liberazione del fideiussore variano da caso a caso. Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto. Vuoi accertare la nullità di una fideiussione e valutare se ci sono gli elementi per procedere contro la banca? Il nostro studio legale è specializzato in diritto bancario e può offrirti l’assistenza di cui hai bisogno. Contattaci per una consulenza.
22 April 2022
L ’ Arbitro Bancario Finanziario, o ABF , è uno strumento stragiudiziale di risoluzione delle controversie con: > banche > intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) > confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB (fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB., si fa riferimento all’elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB) > istituti di pagamento (IP) > istituti di moneta elettronica (IMEL). Puoi interpellarlo se: > devi risolvere un problema sorto con un intermediario in merito a servizi bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento; ad esempio, conti correnti, mutui o prestiti personali), anche in assenza di un contratto > vuoi richiedere una somma non superiore a 100 mila euro > vuoi accertare diritti, obblighi e facoltà dell’intermediario (ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza, o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo); in questo caso non ci sono limiti di importo. Al contrario, non puoi ricorrere all’ABF se la tua controversia riguarda: > servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni), di competenza dell ’ Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF > beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari > questioni precedenti al 1° gennaio 2009, oppure già sottoposte all’autorità giudiziaria, di altri arbitri o di conciliatori (a meno che la conciliazione/mediazione non sia andata a buon fine, se è stata avviata dall’intermediario senza che il cliente abbia aderito). Come funziona l’ABF Prima di rivolgerti all’ABF, devi provare a risolvere la controversia presentando un reclamo scritto all’intermediario interessato. Quest’ultimo ha 30 giorni di tempo per rispondere; se non lo fa entro i termini, o se ritieni che la risposta sia insoddisfacente, puoi fare ricorso all’ABF. Nota bene: il ricorso dovrà riguardare solo ed esclusivamente le questioni già proposte nel reclamo, e dovrà essere inoltrato entro 12 mesi dalla presentazione di quest’ultimo. Se i 12 mesi sono già trascorsi, prima di fare ricorso dovrai presentare un nuovo reclamo. Il ricorso viene preso in carico dal Collegio di competenza (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma o Torino). Ogni Collegio è composto in modo che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti, e comprende cinque membri: > un Presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia > un membro eletto dalle associazioni degli intermediari > un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Una volta ricevuto il ricorso, l’intermediario ha 45 giorni per presentare le proprie argomentazioni, corredate dalla documentazione del caso, alle quali puoi replicare entro i 25 giorni successivi. A questo punto l’intermediario ha un’ultima possibilità (e 20 giorni di tempo) per inviare una controreplica. Tutta la documentazione inviata dalle parti entra a far parte di un fascicolo, sul quale il Collegio dell’ABF si pronuncia entro 60 giorni. Questo termine può essere prorogato, fino a un massimo di ulteriori 60 giorni: > dalla Segreteria tecnica durante la fase preparatoria > dal Presidente se è necessario regolarizzare il ricorso > dal Collegio, se per arrivare a una decisione ha bisogno di ulteriori elementi dalle parti. In caso di proroga, la pronuncia, debitamente argomentata, viene comunicata alle parti entro altri 30 giorni. Da sapere: a causa dell’elevato numero di ricorsi, negli ultimi anni i termini si sono ulteriormente prolungati. Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto. Per evitare errori nello svolgimento della procedura e avere maggiori probabilità di un esito positivo, è consigliabile presentare il ricorso all’ABF tramite un avvocato esperto. Il nostro studio è specializzato in diritto bancario e ha già assistito numerosi clienti. Se hai bisogno di una consulenza, contattaci .
22 April 2022
La legge parla chiaro: le commissioni sulle carte di credito , e in generale i supplementi applicati in base alla tipologia di pagamento, sono illegali . Lo dice l’articolo 62 del Codice del Consumo, che ha disposto il divieto di imporre questo genere di sovrapprezzi a chi acquista beni e servizi diversi da quelli finanziario-creditizi; e lo ha ribadito in passato anche l’Antitrust, attraverso una comunicazione pubblica sul proprio sito Internet . Commissioni sulle carte di credito, le tutele dell’Agcm L’Autorità è intervenuta in diversi settori per sanzionare gli illeciti. È successo, ad esempio, che tabaccai, negozi di alimentari e bevande, macellai, fruttivendoli, artigiani e altri piccoli di esercenti esigessero un extra da chi chiedeva di pagare con carta beni e servizi di importo modesto. Ma l’Antitrust ha chiarito più volte i limiti di applicazione della norma: è vietato far pagare di più gli acquisti effettuati tramite carta di credito o bancomat, anche se si parla di piccole somme. Biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, bevande e alimenti, sigarette e marche da bollo, servizi di lavanderia e altri beni e servizi di cui ci serviamo quotidianamente sono tutti acquistabili con carta, senza che sia possibile pretendere alcuna maggiorazione. Prima di loro, l’Antitrust aveva punito i supplementi sugli acquisti effettuati online tramite carte di credito o prepagate (anche noti come credit card surcharge). Tra i multati rientrano: – compagnie aeree – aziende fornitrici di elettricità e gas naturale, anche per aver penalizzato i pagamenti diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta (come il bollettino postale) – agenzie di viaggio online – operatori specializzati nella vendita di biglietti aerei e di trasporto marittimo – fornitori di servizi di rinnovo degli abbonamenti ai mezzi pubblici – agenzie automobilistiche. Facci sapere se hai bisogno di aiuto. Il nostro studio è specializzato nella tutela dei consumatori; se hai bisogno di assistenza, contattaci .
22 April 2022
Pignoramenti prima casa sospesi per sei mesi: cosa c’è da sapere I pignoramenti delle prime case sono sospesi per sei mesi: lo stabilisce l’articolo 54 ter del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020. La norma ha un impatto rilevante su chi rischia di perdere la propria abitazione durante la pandemia di Coronavirus. Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti. In quali casi si applica la sospensione del pignoramento? Il pignoramento è sospeso solo se l’immobile oggetto dell’esecuzione risulta essere l’abitazione principale del debitore (e di eventuali congiunti) sia al momento del pignoramento, sia al 30 aprile 2020. Se a una di queste date (o a entrambe) l’immobile risulta abitato da qualcun altro, la sospensione non si applica. Fino a quando saranno sospesi i pignoramenti? Le procedure esecutive immobiliari sono sospese fino al 30 ottobre 2020. Cosa bisogna fare per sospendere il pignoramento della prima casa? L’effetto sospensivo è prodotto direttamente dalla legge di conversione entrata in vigore il 30 aprile 2020, per cui è automaticamente effettivo. Non occorre rivolgersi al giudice. Tuttavia, sebbene la sospensione non sia rinunciabile né disponibile, neppure dietro accordo delle parti, è comunque interesse del debitore attenzionare la situazione presentando un’apposita istanza di sospensione. A seguito dell’istanza (o di altra segnalazione di un ausiliario della procedura) viene constatato che a essere oggetto di pignoramento sia effettivamente l’abitazione principale del debitore. Il Giudice prende atto della sospensione. Se al 30 aprile 2020 la stima, la conversione del pignoramento, la vendita o il trasferimento del bene aggiudicato erano già in corso, riprenderanno a partire dal 31 ottobre 2020 (data di cessazione della sospensione prevista dalla norma). Cosa succede se nel pignoramento rientrano anche beni diversi dall’abitazione principale (come box auto, locali deposito o altre pertinenze idonee a essere vendute autonomamente o individuate come lotti separati)? In questo caso resta sospeso soltanto il pignoramento dell’abitazione principale del debitore. Quello degli altri beni proseguirà regolarmente. Nota che nella sospensione sono inclusi gli adempimenti e le attività funzionali all’espropriazione forzata, come: – la stima; – la conversione del pignoramento; – l’assegnazione; – la vendita; – la liberazione dell’immobile ordinata dal giudice. Sono invece esclusi dalla sospensione quelli non strettamente necessari al pignoramento, quali: – la custodia giudiziaria dell’immobile; – la presentazione da parte degli ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell’inizio della sospensione, nonché i relativi provvedimenti del giudice; – il compimento da parte del professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso; – la formazione, l’approvazione e l’attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento. Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto. I diritti reali e immobiliari sono tra le aree di specializzazione del nostro studio legale. Se hai bisogno di una consulenza, contattaci .
22 April 2022
Ad agosto 2021 il governo ha approvato lo schema del decreto che attuerà le nuove linee guida dell’Unione Europea sul copyright. Vediamo insieme quali sono le principali novità. Nuove tutele per gli autori di opere creative Come adattare il diritto d’autore alle caratteristiche di un mondo sempre più digitalizzato? Dopo anni di riflessioni e dibattiti, la nuova direttiva UE prova a dare delle risposte. Le novità riguardano i contenuti caricati sui social network come Facebook, YouTube e Vimeo. Con la nuova legge, la responsabilità di un’eventuale violazione dei diritti d’autore è in capo alle piattaforme: prima che un contenuto venga pubblicato, queste ultime dovranno ottenere l’autorizzazione da parte di chi detiene eventuali diritti. Quest’autorizzazione copre anche i contenuti caricati dagli utenti. Facciamo un esempio: anche se carico un video su YouTube che contiene una canzone famosa, coperta da diritti, non riceverò richieste di rimozione. Se però carico il contenuto con finalità commerciali o promozionali, o per produrre dei ricavi significativi, allora potrebbe configurarsi una violazione del copyright. Esistono dei lati negativi? Potrebbe esserci un rovescio della medaglia: per evitare che vadano online contenuti illeciti, le piattaforme potrebbero adottare filtri sempre più invasivi per il caricamento dei materiali. Inoltre, poiché in diversi casi la legge sul copyright non prevede la necessità di autorizzazioni, i filtri automatici potrebbero non essere accurati al 100%. Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto. Il nostro studio legale è specializzato in diritto d’autore. Se hai bisogno di una consulenza, mettiti in contatto con noi .
21 April 2022
Prescrizione biennale di bollette e conguagli: come funziona Per essere legittimi, i conguagli nelle bollette di luce, gas e acqua devono rispettare precisi requisiti di legge. La normativa di riferimento è la legge di bilancio del 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017 – art. 1, commi da 4 a 10). In assenza di tali requisiti, il credito cade in prescrizione e non può più essere preteso dalla società che fornisce il servizio. Vediamo insieme come funziona la prescrizione. Prescrizione breve per bollette e conguagli Alcuni dei costi da pagare in bolletta sono stimati, ovvero fanno riferimento a dei consumi presunti. Periodicamente, le società che erogano le forniture di luce, gas e acqua verificano la corrispondenza tra la stima fornita in fattura e i consumi effettivi del cliente e, in caso di differenze, provvedono al conguaglio. Se la differenza è in eccesso, il cliente ottiene un credito pari all’importo pagato in più; se è in difetto dovrà pagare il corrispettivo alla società erogatrice. La riforma approvata con la legge di bilancio del 2018 offre una maggiore tutela per il consumatore. Infatti, quando la richiesta di pagamento da parte della società avviene molto tempo dopo l’emissione della bolletta è spesso difficile verificare che gli importi richiesti siano stati conteggiati correttamente. Prima di questa legge, bollette e conguagli andavano in prescrizione solo dopo cinque anni, mentre ora la scadenza è ridotta a due anni. Le nuove regole si applicano a conguagli e bollette ricevuti: > dal 1° gennaio 2019 per il gas > dal 1 marzo 2018 per l’energia elettrica > dal 1° gennaio 2020 per l’acqua. Restano escluse le bollette pagate con cadenza annuale o superiore. Come opporsi Dopo aver inviato un apposito reclamo alla società fornitrice, è possibile presentare il ricorso tramite lo Sportello per il Consumatore di Energia .
12 April 2021
Sulla base della legge 91/ 92, art 9, possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.  Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi: 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f); 4 anni di residenza per i cittadini dell’Unione europea (art. 9 lett. d); 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( 16 c.2 ); 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b); 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a); 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c). La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. Il reddito considerato riguarda il triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. Alla data del giuramento devono rimanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della residenza anagrafica legale sul territorio italiano, e la capacità reddituale nella misura minima stabilita anno per anno. I documenti necessari: Certificato di nascita Certificato penale Documento di riconoscimento Titolo di soggiorno Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni Attestazione conoscenza della lingua italiana Pagamento contribuito e marche Il nostro studio ha assistito ed assiste stranieri nella presentazione dell’istanza e, per ogni informazione, è possibile scrivere a segreteria@palmigiano.com
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